IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica  la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli
azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  maggio  2019,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine  degli
azionisti; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018),  e,  in
particolare, i principi e criteri direttivi generali e  specifici  di
cui agli articoli 1 e 7; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 90-quinquies, comma 4, del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole «strumenti previsti dall'articolo  1,
comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti  del
mercato monetario». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note alle Premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli azionisti e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20  maggio
          2017, n. 132. 
              - Il Regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/1212  della
          Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti
          minimi  d'attuazione  delle  disposizioni  della  direttiva
          2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  l'identificazione  degli  azionisti,   la
          trasmissione   delle    informazioni    e    l'agevolazione
          dell'esercizio dei diritti degli  azionisti  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione   Europea   del   4
          settembre 2018, n. 223. 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234  recante  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          Repubblica Italiana del 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26  marzo  1998,
          n. 71 (Supplemento Ordinario n. 52). 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante «Codice delle assicurazioni private» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 ottobre
          2005, n. 239 (Supplemento Ordinario n. 163). 
              -  La  legge  28  dicembre   2005,   n.   262   recante
          «Disposizioni per la tutela del risparmio e  la  disciplina
          dei  mercati  finanziari»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 28 dicembre 2005, n.  301
          (Supplemento Ordinario n. 208). 
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252
          recante    «Disciplina    delle    forme     pensionistiche
          complementari»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica  Italiana  del  13   dicembre   2005,   n.   289
          (Supplemento Ordinario n. 200). 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica  Italiana  del  30  settembre   1993,   n.   230
          (Supplemento Ordinario n. 92). 
              - Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49  recante
          «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli azionisti» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 10  giugno
          2019, n. 134. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della  legge
          4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2018» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          Italiana del 18 ottobre 2019, n. 245: 
              «"Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le  procedure,  i  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla
          presente legge sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato  A  alla  presente  legge  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della citata legge n. 234 del 2012.». 
              «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per  la  compiuta
          attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che  modifica  la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli  azionisti).  -   1.
          Nell'esercizio della  delega  per  la  compiuta  attuazione
          della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 maggio  2017,  recepita  con  il  decreto
          legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare al codice delle assicurazioni private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  le
          integrazioni  alla  disciplina  del  sistema   di   Governo
          societario per i profili attinenti alla  remunerazione,  ai
          requisiti  e  ai  criteri  di  idoneita'  degli   esponenti
          aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni  fondamentali
          e dei partecipanti al capitale, al fine di  assicurarne  la
          conformita' alle disposizioni della  direttiva  2009/138/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
          2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
          assicurazione  e  di  riassicurazione,  alle   disposizioni
          direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche'  alle
          raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni
          emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia; 
              b)   prevedere   sanzioni   amministrative    efficaci,
          proporzionate e dissuasive ai sensi delle  disposizioni  di
          cui  all'articolo  1,  numero  5),  della  direttiva   (UE)
          2017/828,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  procedure
          previsti   dalle   disposizioni   nazionali   vigenti   che
          disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da  parte
          delle  autorita'  nazionali  competenti  a  irrogarle.   Le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  non   devono   essere
          inferiori nel minimo a  2.500  euro  e  non  devono  essere
          superiori nel massimo a 10 milioni di euro. 
              2.  I  decreti  legislativi  per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2017/828  sono  adottati  su  proposta  del
          Ministro  per   gli   affari   europei   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della giustizia, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dello sviluppo economico. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: 
              «Art. 1 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). - 1. Il  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, recante misure di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge  con  le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          90-quinquies del citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi  di  regolamento
          delle  operazioni   su   strumenti   finanziari   su   base
          transfrontaliera). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),  e'
          effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi  di  gestori
          di   mercati   regolamentati   all'ingrosso    di    titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato, nonche'  di  gestori  di  mercati  regolamentati  di
          strumenti del mercato monetario e di  strumenti  finanziari
          derivati su titoli pubblici, su tassi  di  interesse  e  su
          valute.».